L’AQUILA – Appello per L’Aquila ha depositato una proposta di delibera per l’istituzione nel Comune dell’Aquila del registro delle unioni civili. La proposta prevede che al registro possano iscriversi due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela, ma da vincoli affettivi o di reciproca assistenza residenti da almeno un anno nel comune dell’Aquila. Gli effetti saranno pratici per gli interventi dell’amministrazione comunale nei temi della casa, della sanità, delle politiche sociali e dei trasporti che dovranno tenere conto di questa nuova forma di unione. Ai nostri microfoni Ettore Di Cesare.

ART. 1 – Istituzione del registro delle unioni civili

In attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale, è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune dell’Aquila per gli scopi e le finalità contenute in questo Regolamento.

ART. 2 – Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento è considerato unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell’anagrafe del Comune dell’Aquila, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

ART. 3 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Il Comune dell’Aquila adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere con specifici interventi le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

a) casa;
b) sanità e servizi sociali;
c) politiche per giovani, genitori e anziani;
d) sport e tempo libero;
e) formazione, scuola e servizi educativi;
f) diritti e partecipazione;
g) trasporti.

4. Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

5. All’interno del Comune dell’Aquila, chi si iscrive al Registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 4 – Iscrizione nel Registro

1. L’iscrizione nel Registro può essere richiesta da:

a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune dell’Aquila e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo;

b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune dell’Aquila e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

2. Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino congiuntamente presso l’Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:

a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili

3. L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio.

ART. 5 – Trattamento dei dati del Registro e attestato di unione civile

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

2. L’Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di iscrizione al Registro delle unioni civili.

3.L’attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell’Amministrazione comunale.

ART. 6 – Cancellazione dal Registro

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune dell’Aquila produce la cancellazione dal Registro. Essa può essere disposta d’ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.

2. L’ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla.

3. In caso di mancata comunicazione l’Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.

4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

5. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l’Ufficio provvede ad inviare all’altro componente dell’unione una comunicazione ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o della reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P .R. n. 223 del 30 maggio 1989.

6. L’unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali- previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.

ART. 7 – Disposizioni finali

1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusiva rilevanza amministrativa ai fini di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenza amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

3) Con successivo provvedimento, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, l’Amministrazione provvederà all’organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

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Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

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