L’AQUILA – “Non ci troviamo – esordisce il capogruppo del PD in Regione Camillo D’Alessandro – di fronte ad un dettaglio, ma al fallimento dell’intera impostazione del lavoro della gestione commissariale; ora Chiodi si dimetta e ripristini la legalita’, quella che stabiliscono le sentenze e la solitudine, tutta discrezionale e non verificabile, lasci spazio alla collegialita’ delle decisioni, cioe’ quelle che si assumono pubblicamente nelle assemblee elettive, in tal caso il Consiglio regionale. Se Chiodi disattende le sentenze saremo costretti a rivolgerci alle autorita’ competenti anche perche’ in commissione sanita’ ci rifutano o ritardano nel darci le carte” La sentenza del TAR va ben oltre l’annullamento delle delibere commissariali: Chiodi in sostanza – dice il Pd – non poteva compiere atti aventi forza di legge, ne’ atti contrarie e difformi dalle uniche leggi approvate di programmazione dal centro-sinistra. “Cio’ significa – commenta D’Alessandro – che tutti gli atti assunti da Chiodi-commisario sono annullabili, con gravissime conseguenze anche economiche ed eventualmente risarcitorie da parte di terzi, per esempio dagli operatori privati”. “La sentenza del Tar smonta – insiste l’esponente del PD – punto su punto l’impostazione da imperatore del Presidente Chiodi”. Infatti il Tar chiarisce che sul diritto alla salute ogni cittadino puo’ far valere i propri diritti e ribadisce, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che il Commissario non puo’ compiere atti in difformita’ a leggi approvate dal consiglio e solo il Consiglio le puo’ modificare. Piuttosto – aggiune l’esponente del Pd – il Tar nella sentenza ricorda che il commissario e’ nominato in funzione dell’applicazione del piano di rientro precedente e che e’ nei suoi compiti presentare un nuovo piano di rientro, cio’ genera la conseguenza automatica della fine del commissariamento. “Insomma – spiega D’Alessandro – Chiodi non fa quello che deve fare, cioe’ l’approvazione del piano di rientro e fa cio’ che non puo’ fare, atti aventi forza di legge. Chi paga il tempo perso ? chi paga i danni?”.

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Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

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