L’AQUILA – Dopo numerose segnalazioni da parte dei nostri lettori abbiamo cercato di approfondire la crescente e poco controllata “nascita” dei cosiddetti fabbricati temporanei. Come si evidenzia dalle foto allegate il manufatto che ci è stato segnalato sembra avere molto poco di “temporaneo” ma, anche ai non addetti ai lavori, la struttura appare costruita in cemento armato.

Che cosa abbia di temporaneo una struttura in cemento armato, è difficile dire, mentre è più facile pensare a un manufatto destinato ad diventare permanente.

Non solo. Secondo quanto abbiamo appreso, l’edificio non rispetterebbe le distanza da una strada vicinale e si troverebbe in una zona ad alto rischio di esondazione (a poche centinaia di metri scorre il fiume Aterno ndr), al punto che qualcuno avrebbe pensato di chiedere lo spostamento della strada. Come dire che se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto.

Ma lasciamo perdere ogni altra considerazione, eccetto quella che certe cose possono accadere soltanto in una città terremotata come la nostra. Tenendo in giusta considerazione la buona fede dei proprietari degli “immobili provvisori” ci preme fare alcune considerazioni.

In data 16/11/2010 il consiglio comunale ha revocato la delibera N° 58 del 5/5/2009 “Criteri e indirizzi per il posizionamente di manufatti temporanei temporanei” e cosa più importante il 5/5/2012 (cioè 36 mesi dopo l’approvazione della delibera 58) tutti i “manufatti provvisori” non ricadenti in aree edificabili “dovranno essere rimossi senza necessità di diffide o di ordinanze di demolizione” (revoca della delibera 58/2009 che alleghiamo ndr).

Riconosce invece “ai proprietari dei manufatti provvisori realizzati su aree aventi destinazione edificatoria o, comunque, compatibili con i manufatti realizzati, la facoltà di presentare un progetto che, nel pieno rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, sanitarie, vincolistiche, impiantistiche, etc. Consenta il mantenimento dell’edificio”.

Con queste premesse come farà il comune dell’Aquila a far rispettare la rimozione dei “manufatti provvisori” non ricadenti in aree edificabili dopo che un proprietario ha speso decine, e spesso centinaia di migliaia di euro, per una casa “sicura”? Che significa “manufatti realizzati su aree compatibili con i manufatti stessi”? Chi deciderà questa compatibilità? E quali sono i criteri di compatibilità? Continueremo ad indagare

 

CDR

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Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

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