L’AQUILA – La legge 240/2010, la cosiddetta “legge Gelmini”, che ha riformato il sistema universitario nazionale, all’art 2 comma 9 espressamente afferma che «il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto…è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo». Questa norma di legge prevale su quella dello Statuto dell’Ateneo aquilano, che all’art. 10 comma 3 prevede che «il Decano dei professori ordinari dell’ateneo indice le elezioni del Rettore nel periodo compreso fra il nono e il settimo mese antecedenti la scadenza del rettore in carica».
E’ questo il giudizio espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato che conferma pienamente il parere già formulato dal prof. Fabrizio Politi, ordinario di Diritto Costituzionale e membro del Senato Accademico dell’Università dell’Aquila.
Secondo l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, «le disposizioni che regolano la disciplina transitoria» previste dalla legge 240/2010 «si mostrano sufficientemente precise e dettagliate, e presentano valenza cogente e speciale rispetto alle norme che individuano le procedure da seguire a “regime”» previste dallo Statuto.
Questo giudizio si basa sul principio della superiorità gerarchica della legge (fonte di grado primario) rispetto allo statuto dell’Ateneo (fonte di grado secondario). La stessa autonomia universitaria è costituzionalmente riconosciuta, ai sensi dell’art.33 della Costituzione «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». Pertanto lo Statuto non può mai prevalere su una norma di legge, a meno che non sia quest’ultima a lasciare, alla fonte statutaria, il relativo spazio di intervento. Ma non è questo il caso.
Quindi il mandato del rettore viene prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo all’adozione del nuovo Statuto che, a norma della stessa legge 240/2010, dovrà avvenire entro sei mesi dalla entrata in vigore di quest’ultima (29 gennaio 2011).
La ratio del provvedimento è stata quella di evitare lo svolgimento di elezioni durante la fase – già in corso – di revisione dello Statuto, assicurando uno spazio di indipendenza al rettore in carica che, in ragione della non rinnovabilità del mandato, può agire libero da condizionamenti elettorali.
Il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato era stato richiesto dal rettore dell’Università dell’Aquila prof. Ferdinando di Orio proprio per fare chiarezza sulla corretta interpretazione delle norme di legge e statutarie.

Condivisione.

Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

  • Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666
  • Direttore responsabile: Christian De Rosa
  • Editore: Studio Digitale di Cristina Di Stefano
  • Posta elettronica:
  • Indirizzo: Viale Nizza, 10