L’AQUILA – “La contestazione mossa agli imputati appare pienamente fondata: le affermazioni riferite alla valutazione dei rischi connessi all’attivita’ sismica in corso sul territorio aquilano sono risultate assolutamente approssimative, generiche e inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione”.

E’ quanto afferma il giudice del tribunale dell’Aquila Marco Billi che oggi ha depositato le motivazioni della sentenza con cui il 22 ottobre 2012 ha condannato a 6 anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo e lesioni colpose i sette componenti della commissione Grandi rischi che si riuni’ all’Aquila il 31 marzo 2009, a una settimana dal tragico sisma del 6 aprile che fece 309 vittime.

DEPOSITATO UN DOCUMENTO DI 940 PAGINE

Un documento corposo di 940 pagine che arriva a due giorni dal termine previsto per il deposito. I condannati sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi rischi, non presente in aula; Bernardo De Bernardinis, vicecapo del settore tecnico del Dipartimento di Protezione civile; Enzo Boschi, allora presidente dell’Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia (Ingv), non presente in aula; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case; Claudio Eva, ordinario di fisica all’Universita’ di Genova.

In piu’, Mauro Dolce, direttore dell’ufficio rischio sismico del Dipartimento della Protezione civile e Giulio Selvaggi, allora direttore del Centro nazionale terremoti dell’Ingv.

GRANDI RISCHI, AFFERMAZIONI DI “INDUBBIA VALENZA RASSICURANTE”

Hanno una “indubbia valenza rassicurante” le affermazioni emerse nel corso della riunione della commissione Grandi rischi sui temi “della prevedibilita’ dei terremoti, dei precursori sismici, dell’evoluzione dello sciame in corso, della normalita’ del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole, che costituiscono il corpo principale del capo di imputazione”.

Lo evidenzia nelle sue motivazioni il giudice del tribunale dell’Aquila Marco Billi. La “migliore indicazione” sulle rassicurazioni della commissione Grandi rischi, aggiunge, “si ricava dalla lettura della frase finale della bozza del verbale della riunione, laddove l’assessore alla Protezione civile regionale Daniela Stati, in modo emblematico, dice: ‘Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa’”.

Billi sottolinea che “la rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il pm contesta agli imputati ma costituisce in realta’ l’effetto prodotto dalla condotta contestata”.

IL GIUDICE BILLI, LA RIUNIONE ERA VALIDA

“All’Aquila, il 31 marzo 2009, gli imputati agirono effettivamente in qualita’ di componenti della commissione Grandi rischi come contestato nel capo di imputazione”. Lo evidenzia nella mille pagine di motivazione il giudice del Tribunale dell’Aquila, Marco Billi, sulla condanna dei rappresentanti dell’organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Non e’ corretto sostenere che la commissione Grandi rischi, per le questioni connesse al rischio sismico non e’ strutturalmente in grado di riunirsi con dieci soggetti” come previsto dalla legge, scrive Billi rispondendo a una delle principali obiezioni mosse dalle difese dei sette imputati, e anche direttamente dall’imputato Franco Barberi, che quella del 31 marzo 2009 non fosse una riunione ufficiale della commissione.

Secondo Billi, la legge di istituzione della Cgr “e’ analitica e coerente poiche’ stabilisce criteri di operativita’ specifici che si adattano alle diverse possibili situazioni e ai diversi possibili contesti nei quali puo’ essere chiamata a operare”.

Quanto all’assenza di molti componenti e alla presenza di esperti esterni che formalmente non erano parte della commissione, il giudice valuta queste eccezioni come “meno pretestuose e certamente piu’ ricche di contenuto argomentativo”.

Sposando in pieno la tesi dell’accusa, pero’, Billi ricorda poi che la norma prevede che “alle riunioni, oltre ai membri nominativi, possano partecipare senza diritto di voto i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell’Ingv, esperti esterni o autorita’ competenti in materia di protezione civile, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno”. E conclude che quella era ufficialmente una riunione della Cgr e come tale va giudicata. 

“NON E’ SOTTOPOSTA A GIUDIZIO LA SCIENZA NON AVER PREVISTO IL TERREMOTO”

“Il presente processo non e’ volto alla verifica della fondatezza, della correttezza e della validita’ sul piano scientifico delle conoscenze in tema di terremoti. Non e’ sottoposta a giudizio “la scienza” per non essere riuscita a prevedere il terremoto del 6.4.09″. Lo afferma nella voluminosa motivazione sui componenti della Cgr, il giudice Marco Billi.

“E’, dunque, pacifico – ha aggiunto – che i terremoti non si possono prevedere, in senso deterministico, perche’ le conoscenze scientifiche (ancora) non lo consentono; ed e’ altrettanto pacifico che i terremoti, quale fenomeno naturale, non possono essere evitati: il terremoto e’ un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile. Per gli stessi motivi nessuno e’ in grado di lanciare allarmi, scientificamente fondati, circa una imminente forte scossa”.

GIUDIZIO CALIBRATO SUL RISCHIO SISMAICO AVREBBE SALVATO VITE

Sul giudizio di prevedibilita’, “cosi’ formulato, calibrato sul rischio sismico quale giudizio di valore e non sul terremoto quale evento naturale, non avrebbe evitato il terremoto, ovviamente, ma avrebbe contribuito a diminuire il prezzo pagato in termini di perdite di vite e di lesioni all’integrita’ fisica; e questo grazie alle misure di prevenzione e alle cautele che a livello collettivo e a livello individuale la corretta analisi del rischio e la corretta informazione avrebbero suggerito”. Lo afferma il giudice del Tribunale dell’Aquila, Marco Billi nella motivazione di condanna dei sette scienziati della Cgr.

GRAVI PROFILI DI COLPA NELLA VOLONTA’ DI “FARE UN’OPERAZIONE MEDIATICA” 

“Fu un’operazione mediatica”. Uno dei passaggi chiave delle mille pagine di motivazioni rigurda il rapporto tra i componenti della Commissione e la Protezione Civile. Il giudice del Tribunale dell’Aquila, Marco Billi scrive: “Gravi profili di colpa si ravvisano nell’adesione, colpevole e acritica, alla volonta’ del capo del Dipartimento della Protezione Civile di fare una ‘operazione mediatica’ che si e’ concretizzata nell’eliminazione dei filtri normativamente imposti tra la Commissione Grandi Rischi e la popolazione aquilana. Tale comunicazione diretta, favorita dall’autorevolezza della fonte, ha amplificato l’efficacia rassicurante del messaggio trasmesso, producendo effetti devastanti sulle abitudini cautelari tradizionalmente seguite dalle vittime e incidendo profondamente sui processi motivazionali delle stesse”

COMITATO VITTIME CASA DELL’ STUDENTE:”CONDANNATO IL MALCOSTUME”

“Non aggiungono niente di nuovo, sono una sintesi del lungo lavoro di inchiesta e di testimonianza arrivate alla conclusione della condanna. Oggi c’e’ la conferma nonostante quanto dice il ministro Clini che ha tacciato di oscurantismo il tribunale dell’Aquila”.

Lo ha detto Antonietta Centofanti, presidente del comitato vittime Casa dello Studente, commentando le motivazione del Gip del Tribunale dell’Aquila, Marco Billi, sulla condanna a sei anni di reclusione, dei sette scienziati della Commissione Grandi Rischi.

“Qui non e’ stata condannata la scienza ma un malcostume, cialtroneria e pressappochismo con cui si affrontano temi che riguardano il bene comune – ha aggiunto – lo confermano le intercettazioni telefoniche a carico dell’allora capo della protezione civile, Guido Bertolaso, che nei colloqui con l’assessore Stati ha parlato di riunione mediatica. Questa non e’ una invenzione, spero che anche Bertolaso finisca sul banco degli imputati e mi auguro che risponda di questa condanna che reputo criminosa”.

CODACONS, SENTENZA APRE STRADA A RISARCIMENTI

“Le motivazioni della sentenza del Tribunale dell’Aquila sono ‘pesantissime’, e inchiodano la Commissione Grandi Rischi e i suoi componenti alle proprie responsabilita’, senza alcuna possibilita’ di fuga”. Lo afferma il Codacons, commentando quanto scritto dal giudice Marco Billi nella sentenza con cui lo scorso ottobre ha condannato i membri della Commissione in relazione al sisma del 2009.

“Questa sentenza – spiega il presidente Carlo Rienzi – e’ talmente esaustiva e precisa nell’individuare le colpe della Commissione e dei suoi componenti, gli errori e l’inefficacia dei provvedimenti presi, che apre la strada ai risarcimenti in favore di tutti i cittadini dell’Aquila, non solo per le parti civili che hanno gia’ visto riconosciuto dal Tribunale un indennizzo”. A tal fine l’ufficio legale del Codacons ha avviato le pratiche per intentare, alla luce delle motivazioni della sentenza diffuse oggi, un’azione risarcitoria contro la Commissione Grandi Rischi da parte di tutti i cittadini dell’Aquila.

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Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

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