L’AQUILA – L’Associazione Mia Casa d’Abruzzo, al termine della gestione commissariale e straordinaria anche della Edilizia Residenziale Pubblica, chiede al Consiglio regionale di “predisporre” un testo legislativo “specifico e ad hoc” contenente “norme di indirizzo” all’altezza di una vera e propria “Legge quadro” in merito alla “riparazione e ricostruzione” della Edilizia Residenziale Pubblica in quanto di propria competenza anche ai fini della messa in sicurezza antisismica.
Per questo, e con sincero spirito di massima collaborazione, il Mia Casa ha inviato al Consiglio regionale, ai Gruppi consiliari e alla 2^ Commissione competente la seguente e articolata “bozza di proposta di legge regionale” recante: “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 6 aprile 2009 e successive”.

Art. 1 – Oggetto e finalità – La presente legge dispone la realizzazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica distrutti o danneggiati dalle crisi sismiche iniziate nel gennaio 2009 ed aventi il loro evento principale il 6 aprile 2009 e giorni seguenti e disciplina la loro attuazione. Essa, inoltre, dispone per l’adeguamento alla normativa antisismica vigente dell’intero patrimonio abitativo pubblico della Regione Abruzzo. Gli interventi di cui al comma precedente sono informati ai più idonei criteri di eco-sostenibilità e risparmio energetico. Essi si avvalgono, quanto più possibile, di fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti.

Art. 2 – Coordinamento istituzionale e tecnico – La Giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie. La Giunta regionale riferisce semestralmente al Consiglio sull’andamento delle attività di ricostruzione.

Art. 3 – Programmazione degli interventi – La Regione tiene conto delle aree soggette a rischio idrogeologico, i cui fenomeni di frana o di crollo si siano manifestati od accentuati a seguito delle crisi sismiche del 6 aprile 2009 e seguenti, e stabilisce che su di esse non è possibile nessuna costruzione o ricostruzione di edilizia residenziale pubblica..
Gli interventi di cui all’art.1 della presente legge sono estesi anche alle infrastrutture a servizio degli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Regione, degli Enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici, nonché alle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, al loro servizio danneggiati dalle crisi sismiche,
Laddove possibile, gli incarichi per la redazione di progetti e la direzione dei lavori di cui alla presente legge sono conferiti dalla Regione o dagli enti attuatori nell’ambito dei propri ruoli pubblici, ricorrendo solo ove la complessità dell’opera lo richieda, a professionalità esterne favorendo, in questo caso, la partecipazione di giovani professionisti.
Le norme sui beni culturali e paesaggistici s’intendono applicabili anche al patrimonio di edilizia residenziale pubblica qualora ne ricorrano le condizioni.
I Comuni sono obbligati al mantenimento di tutti i parametri urbanistici ed edilizi preesistenti al 6 aprile 2009, quali la volumetria, la sagoma, l’area di sedime ed il numero delle unità immobiliari. Tale invarianza della destinazione d’uso delle aree e delle pertinenze su cui insistono gli edifici d’edilizia residenziale pubblica è da intendersi fissata in 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge. Qualsiasi variazione o alienazione successiva a questa data è resa nulla dal disposto della presente legge.
Art. 4 – Soggetti attuatori – L’attuazione degli interventi di cui alla presente legge è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici. I soggetti attuatori degli interventi di riparazione e/o ricostruzione sono di norma le ATER ed i Comuni secondo le rispettive competenze e titoli di proprietà.

Art. 5 – Ricostruzione di immobili demoliti – Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell’immobile danneggiato, oppure quando la demolizione sia già intervenuta, non è consentita la ricostruzione dell’immobile in luogo diverso da quello originario. Solamente quando le norme antisismiche rendano impossibile la ricostruzione nel medesimo luogo, è possibile la ricostruzione della stessa volumetria in aree già pubbliche alla data del 6 aprile 2009, ove ce ne sia disponibilità, oppure in altri comparti dei piani di zona qualora gli indici di edificabilità previsti nei rispettivi piani regolatori approvati in data antecedente al 6 aprile 2009 lo rendano possibile.

Art. 6 – Interventi a favore di inquilini e assegnatari – La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità, procedure e termini per l’istituzione di contributi specifici per il ristoro dei danni ai beni mobili eventualmente patiti dagli assegnatari dell’edilizia residenziale pubblica per causa del sisma del 6 aprile 2009 e seguenti qualora non diversamente ristorati da altri interventi o contributi pubblici.
Sono prioritarie le richieste di contributo per danni:
a) su beni mobili costituenti arredi indispensabili per l’ordinaria conduzione della vita domestica all’interno delle abitazioni principali dichiarate inagibili con ordinanza sindacale;
b) su veicoli di proprietà di soggetti residenti in abitazioni principali dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, nella misura di uno per nucleo familiare.
Le domande sono presentate al Comune competente per territorio, il quale le istruisce e formula la graduatoria sulla base dei criteri e delle priorità di cui al comma 1. La concessione e l’erogazione dei contributi è effettuata previo il riscontro di legge

Art. 7 – Informazione su incarichi e appalti – Per garantire ampia diffusione alle informazioni concernenti gli interventi di ricostruzione o di recupero dell’edilizia residenziale pubblica distrutta o danneggiate dalla crisi sismica del 6 aprile 2009 e seguenti, è sono pubblicate sulla Rete telematica regionale:
– le informazioni che riguardano gli atti di indizione delle gare e i loro esiti, gli affidamenti di lavori e di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori da parte di enti pubblici e soggetti privati che beneficiano dei contributi pubblici, nonché gli stessi incarichi ancora da affidare.
– gli enti appaltanti utilizzano la Rete telematica regionale per trasmettere alla Regione le informazioni di cui al comma 1, relative alle opere di competenza. Per i lavori da eseguire a cura di soggetti privati i Comuni raccolgono, prima dell’inizio dei lavori, le informazioni relative alle imprese appaltanti ed ai tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori e le pubblicano a mezzo della rete telematica.
La mancata pubblicazione delle informazioni da parte del Comune o del soggetto appaltante comporta la sospensione della concessione e della erogazione di eventuali contributi fino al relativo adempimento.
La Giunta regionale diffonde tempestivamente, a mezzo delle Rete telematica regionale, le informazioni di cui al comma 1, e pubblica sul Bollettino Ufficiale regionale ogni tre mesi, l’elenco delle imprese appaltanti e dei professionisti incaricati.

Art. 8 – Norma finanziaria – Al finanziamento di tutti gli interventi di cui alla presente legge si provvede mediate le fonti finanziarie già disposte con norme e provvedimenti dello Stato, ed in particolare dalle disposizioni finanziarie della legge n.77/2009 (cosiddetto “Decreto Abruzzo”) e dalle Leggi di Bilancio dello Stato ove di competenza.
Per l’attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente legge, qualora non risultassero sufficienti le risorse di cui al comma precedente, si provvede mediante l’istituzione di apposito nuovo capitolo di spesa nel corrente bilancio della Regione Abruzzo.

Per il Mia Casa d’Abruzzo
Pio Rapagnà – ex Parlamentare

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Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

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