Pec, come funziona e quando si è esonerati dal pagamento delle multe (foto pexels) www.aquilatv.it/
Ti sono arrivate delle multe via PEC? Ora la legge riconosce ai cittadini la possibilità di non pagarle: tutto quello che c’è da sapere.
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema di posta elettronica che garantisce un valore legale equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento, certificando data e ora di invio e ricezione, l’integrità del messaggio e l’identità del mittente e del destinatario.
È obbligatoria in Italia per imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni ufficiali, ma è utile anche ai privati per vari scopi.
In considerazione di questi aspetti, le multe possono essere inviate al destinatario via PEC, ma solo se quest’ultimo ha un indirizzo registrato nell’INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) o se ha comunicato la PEC all’organo di polizia al momento dell’infrazione.
Ora, però, la legge emette una sentenza storica a favore di tutti i cittadini: le multe via PEC possono non essere pagate. Ecco come fare per ottenere l’esenzione.
Come accennato, chi ha attivato il domicilio digitale registrandosi nell’INAD o chi ha fornito il proprio indirizzo PEC alle forze di polizia al momento dell’infrazione, può ricevere una multa via PEC. Ciò può avvenire, però, solo se l’indirizzo può essere recuperato da registri pubblici come l’INAD o se la polizia ne verifica la validità attraverso questi.
Tuttavia, esiste una condizione che permette a chi ha commesso un’infrazione di non pagare la multa se quest’ultima viene inviata via PEC. La sentenza è stata emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione lo scorso 12 settembre, segnando un punto di svolta per le notifiche telematiche. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni che permettono di non pagare le multe.
La sentenza è stata emessa a favore di un architetto, sanzionato dal proprio Ordine professionale con 150 giorni di sospensione per violazioni deontologiche. La comunicazione gli era stata inviata via PEC, ma a causa della casella di posta piena, la notifica non gli è mai arrivata. La PEC ha la stessa valenza di una raccomandata e, al momento della ricezione, viene emessa una ricevuta di avvenuta consegna (RAD) che attesta il recapito tecnico e legale del messaggio.
In caso di casella di posta piena, quest’ultima non viene emessa e, di conseguenza, il mittente non possiede la prova che la notifica si sia perfezionata. La sentenza emessa, in conclusione, specifica che “non è sufficiente il tentativo di invio: è indispensabile che l’atto entri concretamente nella sfera di conoscibilità del destinatario, e questa conoscibilità deve essere tecnicamente e legalmente dimostrabile”. In caso contrario, chi riceve la multa può essere considerato esonerato dal pagamento poiché non ha effettivamente ricevuto l’atto di notifica.
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